L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza (art. 22, comma 2, Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni).
Per “diritto di accesso agli atti” si intende il diritto degli interessati – ovvero di tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso – di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi (art. 22, comma 1 lett. a) e b), della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.).
Tale diritto consiste nell'esame e/o nell'estrazione di copia dei documenti amministrativi, secondo modalità e limiti stabiliti dalla legge.