La presentazione dell'allegato energetico ambientale occorre per edifici di nuova costruzione, gli interventi che prevedono:
• NUOVA COSTRUZIONE, interventi per il quale la richiesta di permesso di costruire o denuncia di
inizio attività, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di pubblicazione del
presente allegato energetico-ambientale.
• AMPLIAMENTO o SOPRAELEVAZiONE, interventi applicabili sulle sole volumetrie eccedenti la
volumetria esistente con percentuali maggiori del 20 %.
• RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un
insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal
precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
dell'involucro dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento dì nuovi elementi ed impiantì. Gli
interventi di ristrutturazione edilizia comprendono altresì quelli consistenti nella demolizione e successiva
fedele ricostruzione di un fabbricato identico a quello preesistente, quanto a sagoma, volumi, area di
sedime e caratteristiche dei materiali, fatte salve le sole innovazioni necessario per l'adeguamento alla
normativa antisismica.
Altresì occorre, ove non diversamente specificato, per edifici esistenti, gli interventi che prevedono:
• AMPLIAMENTO o SOPRAELEVAZIONE: interventi applicabili sulle sole volumetrie eccedenti la
volumetria esistente con percentuali minori del 20 %.
• MANUTENZIONE STRAORDINARIA, le opere e le modifiche necessario per rinnovare e sostituire
parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare o integrare i servizi igienico sanitari e gli
impianti tecnici, sempre che non si alterino i volumi e le superfici e non comportino modificazioni alle
destinazioni d'uso.
• MANUTENZIONE ORDINARIA, le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture
degli edifici e quelle necessario ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnici esistenti, purché
non comportino la realizzazione di nuovi locali ne modifiche alle strutture o all'organismo edilizio.
• RISTRUTTURAZIONE DI IMPIANTI TERMICI O SOSTITUZIONE DI GENERATORE DI
CALORE, insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di
distribuzione del calore o la rimozione del vecchio generatore ed installazione di un altro nuovo, di
potenza termica adeguata al reale fabbisogno termico, destinato ad erogare energia termica alle medesime
utenze.