A chi è rivolto

Il soggetto passivo della TASI (colui che è tenuto al versamento dell’imposta) non è solo il proprietario a qualsiasi titolo dei fabbricati, compresa l’abitazione principale, le aree scoperte e le aree edificabili, ma anche l’affittuario. La legge infatti stabilisce che se l’unità immobiliare è occupata da soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità stessa, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di autonoma obbligazione tributaria.

 L’inquilino dovrà versare una quota compresa far il 10% ed il 30% del totale secondo quanto stabilito dal regolamento TASI.

La Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) ha eliminato la quota Tasi a carico degli occupanti/inquilini nel caso in cui l'immobile in locazione sia da loro utilizzato come abitazione principale, ad eccezione degli immobili di lusso (cat. A1, A8, A9).

Descrizione

La TASI (Tassa Servizi Indivisibili) è una delle 3 componenti dell’Imposta Unica Comunale (IUC), introdotta con il comma 639 dell’art.1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147. La TASI serve a finanziare i servizi indivisibili, cioè quelli rivolti alla collettività e che riguardano l’illuminazione pubblica, la manutenzione di strade e verde pubblico ed i servizi per la sicurezza.

Ai sensi del comma 738, art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 – Finanziaria 2020 – a decorrere dall’anno 2020 l’Imposta Unica Comunale è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).

L’imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.

Come fare

La TASI ha la stessa base imponibile dell’IMU: partendo dalla rendita catastale rivalutata del 5%, moltiplicare per il coefficiente che varia in base al tipo di immobile. 
Sul valore catastale ottenuto dovrà essere applicata l’aliquota comunale e le eventuali detrazioni.

Cosa serve

La TASI è soppressa dall’anno 2020. I codici tributo sotto elencati vanno, pertanto, utilizzati nell’eventualità che debba effettuarsi un versamento di regolarizzazione (ravvedimento operoso) per annualità precedenti il 2020.

Il versamento dovrà essere effettuato mediante il modello di pagamento F24.

CODICE COMUNE G398

CODICE TRIBUTO:
3958 = TASI tributo servizi indivisibili abitazione principale e relative pertinenze cat. cat. A/1, A/8, A/9
3959 = TASI tributo servizi indivisibili fabbricati rurali ad uso strumentale
3960 = TASI tributo servizi indivisibili aree fabbricabili
3961 = TASI tributo servizi indivisibili altri fabbricati
3962 = TASI tributo servizi indivisibili – interessi
3963 = TASI tributo servizi indivisibili – sanzioni.

Cosa si ottiene

La TASI viene calcolata e versata come indicato.

Il servizio fornisce in maniera gratuita tutte le informazioni inerenti alla TASI.

Tempi e scadenze

La TASI è soppressa dall’anno 2020. Per il versamento relativo alle annualità precedenti, l’imposta annua dovuta era versata in due rate:
-la prima entro il 16 giugno dell’anno in corso;
-la seconda entro il 16 dicembre dell’anno in corso.

Chi non ha provveduto a versare l’imposta entro le scadenze previste, può regolarizzare la propria posizione avvalendosi del ravvedimento operoso.

Costi

Il servizio fornisce in maniera gratuita tutte le informazioni inerenti al pagamento della TASI.

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Ragioneria - Tributi

Ulteriori informazioni

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

condizioni servizio tasi.pdf [.pdf 849,12 Kb - 23/01/2024]

Contatti

Unità organizzativa responsabile

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Dèrniere modification: 23/01/2024 12:31:56

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