I proprietari di abitazioni ricadenti in aree non metanizzate possono godere delle agevolazioni fiscali per l’acquisto di gasolio e GPL utilizzati come combustibili per il riscaldamento.
Ai sensi dell’art. 8, comma 10, lett. c), della Legge 448/98, come modificato dall’art.12, comma 4 punto 4) della Legge 488/99, le agevolazioni fiscali sull’acquisto del gasolio e del GPL, quali combustibili per il riscaldamento, sono applicabili anche alle frazioni non metanizzate di comuni metanizzati, ricadenti nella zona climatica E di cui al D.P.R. 412 del 26 agosto 1993, individuate annualmente con delibera di Consiglio Comunale.
L’art. 4, comma 2 del D.L. 30.09.2000, n° 268, convertito con modificazioni dalla L. 354 del 23.11.2000 e successivamente modificato dall’art. 27, comma 3 della Legge n° 388 del 23.12.2000 (c.d. finanziaria per il 2001) precisa che per “frazioni di comuni” si intendono le porzioni edificate di cui all’art. 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n° 412 ubicate, a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse.
Le zone del Comune di Pecetto Torinese che beneficiano di tali agevolazioni fiscali sono state definite, da ultimo, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 24.9.2012.